1. Comitato d’iniziativa “Quando la difesa è legittima tutti i costi vanno a carico dello Stato” rappr. da Giorgio Ghiringhelli, primo firmatario e rappresentante ( gli altri membri sono : Iris Canonica, Marco Chiesa, Valerio De Giovanetti, Aron D’Errico, Battista Ghiggia, Mauro Minotti, Lorenzo Quadri, Edo Pellegrini, Alberto Siccardi, Pietro Vanetti)
2. Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone
ricorrenti
contro
la decisione del 12 gennaio 2016 della Polizia comunale di Bellinzona, che, statuendo su una mia richiesta di autorizzazione dell’8 gennaio 2016 inviata al Municipio di Bellinzona e atta a raccogliere firme con una bancarella durante i mercati del sabato dal 2 aprile al 28 maggio , autorizza i ricorrenti a raccogliere firme per la suddetta iniziativa popolare , ma non ai margini del mercato lungo Viale Stazione (come richiesto) bensì in Vicolo Torre (tra la scultura e il negozio di scarpe/farmacia).
Premessa sull’urgenza e su eventuali misure provvisionali
In passato in alcuni casi analoghi il ricorrente si era rivolto al Consiglio di Stato chiedendo di rilasciare con urgenza a titolo provvisionale l’autorizzazione a raccogliere firme in alcuni Comuni che ne ostacolavano la raccolta. E il Presidente del Consiglio di Stato aveva sempre accolto favorevolmente tale richiesta.
Sulla possibilità di far capo anche in questo caso a tale procedura provvisoria accelerata vi sono dei dubbi, dopo che, con sentenza n° 52.2015.364 del 12 agosto 2015, il Tribunale cantonale amministrativo aveva respinto un ricorso presentato contro una decisione in via provvisionale del Presidente del Consiglio di Stato che, dando ragione al Municipio di Lugano, non autorizzava la raccolta di firme nei centri ecologici di Lugano : in quell’occasione il TRAM aveva stabilito che “ possono essere oggetto di sospensione solo le decisioni positive, che conferiscono un diritto all’amministrato, gli impongono un obbligo oppure constatano l’esistenza dell’uno o dell’altro; non è invece possibile conferire l’effetto sospensivo alle decisioni negative o di irricevibilità, che per loro natura e contenuto non sono passibili di esecuzione”.
Lascio dunque valutare ai competenti organi cantonali se in questo caso si possa autorizzare con urgenza a titolo provvisionale la raccolta di firme nel luogo richiesto dal ricorrente. Qualora tale procedura accelerata non fosse possibile, chiedo che il ricorso venga evaso in tempo utile per poter salvaguardare i diritti costituzionali dei ricorrenti, cioè entro il 31 marzo (il testo dell’iniziativa, secondo accordi già presi con la Cancelleria dello Stato, sarà pubblicato sul numero del Foglio ufficiale che uscirà venerdì 1. aprile).
Del resto la richiesta di autorizzare la raccolta di firme era stata presentata con largo anticipo al Municipio di Bellinzona proprio “per disporre di un certo margine di tempo per l’evasione in tempo utile di eventuali ricorsi, nel caso in cui le nostre richieste fossero accolte solo in parte” . Difatti non è la prima volta che il Municipio di Bellinzona, per il tramite della polizia comunale, pone ingiustificati ostacoli alla raccolta di firme su Viale Stazione in occasione dei mercati (cfr. il ricorso presentato dal qui ricorrente il 6 marzo 2012 e quello presentato il 26 febbraio 2013 da Alberto Siccardi) e, pur essendo uscito sempre sconfitto da questi antidemocratici bracci di ferro, continua a frapporre ostacoli con una tale ostinazione che meriterebbe un richiamo da parte dell’Autorità di vigilanza sui Comuni. Errare è umano, ma perseverare è diabolico !
La decisione municipale ostacola indubbiamente il ricorrente nella raccolta di firme in uno dei Comuni più popolosi del Cantone e nell’ambito di un frequentatissimo mercato, e v’è il rischio effettivo che questo impedimento possa far fallire la riuscita dell’iniziativa popolare ( per la quale occorrono ben 7’000 firme in soli due mesi) . Ciò giustifica l’adozione di una procedura accelerata per l’esame di questo ricorso, visto oltretutto che la situazione è già nota al Consiglio di Stato essendo stata oggetto di altri ricorsi in passato .
Si ricorda che nel settembre del 2015, prendendo lo spunto proprio dalla citata sentenza del TRAM, alcuni deputati di sei differenti partiti ( primo firmatario : Raoul Ghisletta) avevano presentato un’iniziativa parlamentare con la quale si chiedeva di modificare la Legge sulla procedura amministrativa in modo da accelerare ( e rendere gratuite) le procedure ricorsuali in materia di raccolta firme per referendum e iniziative popolari, per le quali l’autorità competente dovrebbe decidere al più tardi entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso (assegnando un breve termine di 3 giorni per gli scambi di scritti). Una volta di più si dimostra dunque la necessità e l’importanza della modifica legislativa proposta.
I. Fatti
A. Con lettera del 6 gennaio 2016 il ricorrente aveva chiesto con largo anticipo al Municipio di Bellinzona l’autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme dal 2 aprile al 28 maggio tutti i sabati (cioè in totale per 9 sabati) , durante gli orari del mercato, lungo il Viale Stazione (nel solito posto dinnanzi all’hotel Croce federale – ai limiti dunque dell’area del mercato – che almeno fino al 2013 in occasione dei mercati era stato riservato per decenni alle bancarelle politiche senza mai aver causato il minimo problema).
B. Con missiva 12 gennaio 2016, priva delle indicazioni dei rimedi di diritto (!) , la polizia comunale ha sì concesso l’autorizzazione a raccogliere firme, ma non in Viale Stazione, bensì in Vicolo Torre (tra la scultura e il negozio di scarpe/farmacia), cioè in una stradina laterale poco visibile dalla gran parte dei visitatori del mercato, specificando che “non è possibile occupare il marciapiede sul Viale Stazione perché l’area è riservata al mercato del sabato”.
II. Motivazioni
1.
Come già rilevato dal Presidente del Consiglio di Stato nella risoluzione provvisionale no. 17 del 21 aprile 2011 concernente una contestata decisione del Municipio di Mendrisio, “ secondo costante giurisprudenza, il privato che chiede di utilizzare il suolo pubblico per poter esercitare i diritti fondamentali che gli sono garantiti dalla Costituzione, dispone di un “diritto condizionale” all’ottenimento di una simile autorizzazione (STF 127 I 164; STA 52.2004.275 del 18 dicembre 2006 in re G. e riferimenti dottrinali ivi citati). Ciò significa concretamente che un eventuale diniego può essergli opposto soltanto se fondato su di una valida base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità (STF I 164; Rhinow, Grunzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, no. 1432)”. Le possibili circostanze che potrebbero giustificare un diniego non sono date nel caso in questione, come si dimostrerà nei punti seguenti.
2.
2.1 In base all’art. 99 del Regolamento comunale di Bellinzona, che regola l’utilizzazione accresciuta dei beni d’uso comune, l’autorizzazione per l’utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo “viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco”. Nel caso in questione la Polizia comunale non ha dato alcuna valida giustificazione per motivare il suo diniego a utilizzare l’ubicazione che tradizionalmente vien messa a disposizione delle bancarelle politiche, limitandosi a dire che “non è possibile occupare il marciapiede di Viale Stazione perché l’area è riservata al mercato”.
Certamente una tale decisione non è stata determinata né da motivi preponderanti di ordine pubblico, sicurezza e igiene, né da motivi pubblici e privati preminenti. E inoltre la polizia comunale di Bellinzona sembra ignorare il fatto che non tutto il Viale Stazione è occupato dal mercato…
2.2 Anche ipotizzando che vi possano essere eventuali problemi di spazio, una simile pretestuosa motivazione non reggerebbe, in quanto : 1) la bancarella da me abitualmente utilizzata per la raccolta delle firme misura 58 x 78 cm (in alcuni casi uso una bancarella poco più lunga) – 2) non risulta che per il periodo richiesto sia stato annunciato il lancio di altre iniziative o referendum a livello locale o cantonale, per cui non vi sarebbe alcun sovraffollamento di bancarelle destinate a questo scopo – 3) lungo la parte di Viale Stazione che da Vicolo Torre prosegue fino a Largo Elvezia (all’altezza dei paracarri automatici) , vi è dello spazio che solitamente non è utilizzato, o lo è solo in minima parte, dalle bancarelle del mercato – 4) l’area del mercato è stata ampliata circa tre anni fa estendendola a piazza Giuseppe Buffi. Per cui la decisione dela Polizia, oltre a essere immotivata o meglio motivata con motivazioni fasulle e chiaramente pretestuose , non è neppure rispettosa del principio di proporzionalità.
2.3 In mancanza di indicazioni più precise posso solo immaginare che la base legale a cui la Polizia comunale potrebbe appellarsi per giustificare la decisione generica di non più concedere l’area che per decenni era stata messa a disposizione delle bancarelle politiche, poggi sull’articolo 10 dell’Ordinanza municipale concernente il “Mercato Mostra” nel centro storico di Bellinzona, che è stato modificato dopo esposizione all’albo comunale dal 13 dicembre 2012 al 10 gennaio 2013.
Ma un confronto fra il vecchio ed il nuovo articolo non lascia presagire che lo scopo del Municipio fosse quello di allontanare le bancarelle politiche da tutto il marciapiede di Viale Stazione, bensì solo da quello situato nell’area del mercato. E se anche il divieto riguardasse tutto il Viale Stazione va comunque sottolineato che l’Ordinanza ha una portata relativa, visto che il diritto costituzionale ha una valenza superiore.
Ma ecco il confronto fra il vecchio ed il nuovo art. 10 ( in neretto le modifiche) :
Manifestazioni extra mercato e propaganda varia ( vecchio) :
Nel perimetro del mercato è di regola vietata ogni manifestazione o propaganda politica o confessionale, così come la raccolta di firme di qualsiasi tipo. Eventuali richieste in tal senso dovranno essere trasmesse alla Polizia comunale. Per queste attività è messa a disposizione l’area di Vicolo Torre fino a Piazza del Sole; la decisione di autorizzazione compete esclusivamente alla Polizia comunale.
Manifestazioni extra mercato, e propaganda varia e raccolta fondi (nuovo)
Nel perimetro del mercato è di regola vietata ogni manifestazione o propaganda politica e confessionale, così come la raccolta di firme di qualsiasi tipo, la raccolta di fondi anche senza scopo di lucro e in generale tutte le attività non strettamente collegate al Mercato. Eventuali richieste in tal senso dovranno essere trasmesse alla Polizia comunale. Per queste attività è messa a disposizione l’area di Vicolo Torre fino a Piazza del Sole; la decisione di autorizzazione compete esclusivamente alla Polizia comunale. A titolo di eccezione è ammessa la presenza di propaganda politica/partitica entro l’area del mercato unicamente in occasione delle elezioni comunali e cantonali, comunque limitatamente all’area di Viale Stazione compresa tra Largo Elvezia (zona paracarri automatici) e l’intersezione con Vicolo Torre; la decisione relativa al concreto posizionamento sull’area in oggetto è di competenza della Commissione Mercato.
La prima impressione leggendo il nuovo articolo é che , in aggiunta alle vecchie regole rimaste immutate, si volesse unicamente regolamentare la presenza di bancarelle dedite alla raccolta di fondi , togliendole dal perimetro del mercato e portandole ai margini dello stesso, assieme alle bancarelle politiche. Riguardo a queste balza all’occhio che sia nel vecchio e sia nel nuovo articolo l’area messa a disposizione delle bancarelle politiche è quella di “Vicolo Torre fino a Piazza del Sole”. Se dunque in passato l’ubicazione delle bancarelle politiche era sempre stata fissata sulla parte di Vicolo Torre che sfocia su Viale Stazione ( e più precisamente lungo il marciapiede, e non dietro allo stesso) , nulla poteva e può far pensare che con le modifiche intervenute ( che non hanno riguardato la citata delimitazione dell’area) si intendeva proibire l’uso del marciapiede e spostare le bancarelle destinate alla raccolta di firme arretrandole in Vicolo Torre e sottraendole così alla vista di gran parte dei visitatori del mercato, quasi che la loro presenza fosse una cosa disdicevole o molesta per i cittadini ed i turisti , nel Paese della democrazia diretta !
L’aggiunta concernente le eccezioni “entro l’area del mercato” in occasione delle elezioni comunali e cantonali poteva e può essere interpretata come una possibilità per queste bancarelle elettorali di non rimanere confinate nel punto tradizionale in cui Vicolo Torre sfocia su Viale Stazione, ma di poter espandersi lungo Viale Stazione fino a Largo Elvezia. Quindi non v’è una base legale chiara, e se anche vi fosse sarebbe incostituzionale e dunque illegale, perché senza giustificati motivi di ordine pubblico non si può negare l’uso di un determinato settore del suolo pubblico per la raccolta di firme, né si può tramite ordinanza limitare le scelte dei richiedenti assegnando loro delle zone discoste e poco visibili.
E comunque va sottolineato e precisato che il ricorrente non ha mai preteso di poter posare la bancarella “nell’area del mercato”, bensì “lungo il Viale Stazione”, eventualmente ma non necessariamente “nel solito posto dinnanzi al Croce federale” : ma andrebbe bene anche una postazione situata più a monte, verso la stazione, qualora il “solito posto” dovesse essere occupato dal mercato, stando comunque sempre al margine del mercato e non dentro il mercato . Se qualcuno dovesse dimostrarmi che TUTTO il Viale Stazione è effettivamente occupato dal mercato fino alla stazione , sarei pronto a posare la bancarella in Vicolo Torre o – in alternativa – a raccogliere firme nell’area del mercato senza posare alcuna bancarella, ma passeggiando fra la gente (e nessuno potrebbe proibirmelo, visto che non vi sarebbe occupazione di suolo pubblico e dunque non occorrerebbe alcuna autorizzazione) .
2.4 Inoltre appare chiaramente discriminatoria nei confronti delle bancarelle destinate alla raccolta di firme l’eccezione ammessa invece per le bancarelle elettorali . Forse che i giustificati diritti politici di chi partecipa a delle elezioni sono superiori a quelli di chi esercitando un diritto costituzionalmente protetto raccoglie firme per un referendum o un’iniziativa popolare ? Forse che la necessità di visibilità dei primi è superiore a quella dei secondi ? Relegando le bancarelle destinate alla raccolta di firme (cioè a un’attività costituzionalmente protetta e legata a scadenze ben precise) nella stessa area meno visibile e più discosta dal mercato destinata pure alla raccolta di fondi o alla propaganda politica e religiosa in generale (cioè per scopi che non devono sottostare a scadenze ben precise) , non solo si fa un affronto alla democrazia diretta ma si dimostra di misconoscere le difficoltà e le necessità di chi dispone di un tempo limitato a poche settimane per raccogliere migliaia di firme di cittadini aventi diritto di voto .
Difficoltà che sono ENORMEMENTE cresciute – e lo dice qualcuno che sa di cosa parla avendo già lanciato o organizzato ben 7 iniziative popolari a livello cantonale – dopo la recente introduzione del voto per corrispondenza pure in occasione di elezioni comunali e cantonali. Per cui semmai si dovrebbe agevolare a livello comunale l’attività dei raccoglitori di firme , e non ostacolarla con assurde e inutili limitazioni di luogo o di tempo. Fra l’altro , in barba all’Ordinanza municipale che ammette a titolo eccezionale la presenza “entro l’area del mercato” di bancarelle di propaganda politica e partitica “unicamente in occasione di elezioni comunali e cantonali” , mi risulta che alle recenti elezioni federali vi erano nell’area del mercato delle bancarelle di propaganda politica ( ad esempio della Lega dei ticinesi e del Partito socialista) : quindi la discriminazione nei confronti del ricorrente è doppia !
2.5 Quella tradizionalmente concessa in passato é un’ubicazione ideale per la raccolta delle firme in quanto praticamente tutti gli abituali visitatori indigeni del mercato sanno già che questa è la zona dedicata alle bancarelle politiche e alle raccolte di firme, e se sono interessati a queste attività ( che fra l’altro rappresentano una delle rare occasioni di incontro diretto fra politici e cittadini) si spingono fino all’area in questione : se invece non sono interessati alla politica non hanno che da fare dietro front . L’area assegnata dalla Polizia comunale è sì poco distante dal Viale Stazione , ed è si visibile dalle persone che in provenienza dall’autosilo di Piazza del Sole accedono alla zona del mercato passando da Vicolo Torre, ma non essendo direttamente sul marciapiede di Viale Stazione ed essendo per giunta “coperta” dalle bancarelle e dai furgoni del mercato situati in prima fila , è praticamente fuori vista per la stragrande maggioranza dei visitatori che accedono al mercato da altri posteggi situati ai due estremi di Viale Stazione, o dalla stazione ferroviaria, o da altre stradine laterali. Questa mancanza di visibilità si tradurrebbe per noi in almeno un centinaio di firme in meno per ogni sabato, ossia in totale almeno 900 firme che potrebbero rivelarsi decisive.
La decisione della Polizia comunale è dunque lesiva del principio costituzionale che garantisce libertà di opinione e di espressione , in quanto ha posto dei limiti non giustificati né motivati alle nostre esigenze di visibilità : perché è ben normale, ed è ammesso dalla giurisprudenza, che chi lancia un’iniziativa popolare faccia tutto il possibile affinché la stessa riesca. Il diritto di iniziativa fa parte dei diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il diritto di lanciare un’iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima, senza essere ingiustificatamente ostacolati dall’ente pubblico (STF 97 I 893; STA 52.2005.164 dell’11 luglio 2005 in re C.)
2.6 Né va dimenticato che sulla stessa fattispecie oggetto del presente ricorso il CdS si era già espresso in occasione di un ricorso presentato dal qui ricorrente il 6 marzo 2012 ! Anche in quell’occasione il Municipio aveva negato per due sabati l’autorizzazione alla posa di una bancarella per la raccolta firme all’intersezione fra Vicolo Torre e Viale Stazione, con la motivazione che in prossimità delle elezioni comunali l’area sarebbe stata verosimilmente occupata da bancarelle elettorali , e anche in quell’occasione il Municipio invitò il richiedente a piazzare la sua bancarella in Vicolo Torre. Ma con decisione no. 1445 del 13 marzo 2012 il CdS aveva accolto il ricorso per una serie di ragioni che si riscontrano anche nel caso attuale, come ad esempio il diritto del cittadino di disporre di spazi adeguati alle circostanze per poter esercitare le sue libertà fondamentali nonché l’assenza di motivazioni di ordine pubblico o di riscontri oggettivi a giustificazione del diniego e il fatto che la limitazione posta dal Municipio “ non risulta essere giustificata da un interesse pubblico preponderante o dalla necessità di una protezione di diritti fondamentali altrui, rispettivamente non è proporzionata allo scopo, pur avendo la stessa autorità comunale garantito un luogo poco distante da quello inizialmente richiesto per la posa della bancarella” .
Dimostrando di conoscere bene la realtà locale, il CdS osservò pure che “lo spazio che da Vicolo Torre dà su Viale Stazione, ai margini quindi del mercato stesso, risulta essere particolarmente idoneo per l’esercizio di questo diritto costituzionalmente protetto” e che “l’area in discussione risulta essere sufficientemente vasta per ospitare anche la bancarella dei qui ricorrenti, trattandosi infatti unicamente di un tavolino di misura ridotta (58 x 78 cm)”.
3.
Per il resto, a buon fondamento del ricorso, riservato ogni sviluppo nel corso della procedura, si richiamano le risoluzioni provvisionali del Presidente del Consiglio di Stato n. 15 del 7 aprile 2011 (Municipio di Giubiasco) e no. 17 del 21 aprile 2011 (Municipio di Mendrisio) e le decisioni di merito del CdS ivi relative, nonché la risoluzione governativa no. 1445 del 13 marzo 2012 in re G.
III. Spese e ripetibili
Il ricorrente agisce per motivi ideali e rinuncia a rivendicare pretese pecuniarie, benché questo ricorso abbia fatto perdere un tempo considerevole, che sarebbe potuto essere utilizzato per i preparativi dell’iniziativa. D’altro lato non si giustifica la riscossione di spese in materia di diritti politici (DTF 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 Ia 43 consid. 3 pag. 46). Questo Consiglio ne ha confermato il principio in materia di posa di bancarella “data la particolarità della fattispecie” (ris. gov. 3269 del 13 luglio 2004 in re G : in gran parte il ricorso era stato respinto).
per questi motivi si chiede
A. in via provvisionale all’Onorevole Presidente del Consiglio di Stato di decretare:
1. L’istanza provvisionale è accolta.
§. Di conseguenza è concessa l’autorizzazione a raccogliere firme per l’iniziativa popolare “Quando la difesa è legittima tutti i costi vanno a carico dello Stato” lungo il Viale Stazione (sul marciapiede all’intersezione con Vicolo Torre e davanti all’hotel Croce federale, o anche più a monte ma sempre in Viale Stazione e sempre a lato del mercato) durante i mercati dal 2 aprile al 28 maggio 2016, durante gli orari del mercato.
2. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmm).
B. nel merito al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza è concessa l’autorizzazione a raccogliere firme per l’iniziativa popolare “Quando la difesa è legittima tutti i costi vanno a carico dello Stato” lungo il Viale Stazione (sul marciapiede all’intersezione con Vicolo Torre e davanti all’hotel Croce federale, o anche più a monte ma sempre in Viale Stazione e sempre a lato del mercato) durante i mercati dal 2 aprile al 28 maggio 2016, durante gli orari del mercato.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
5. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmm).
Con ogni ossequio. Giorgio Ghiringhelli, per sé e in rappresentanza del Comitato
Allegati: – Richiesta di autorizzazione dell’8 gennaio 2016
– Decisione della Polizia comunale di Bellinzona del 12 gennaio 2016