Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza
[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]
L’interesse pubblico e l’urgenza sono dati dalla cerchia di persone toccate dai quesiti sollevati nella presente e dalle scadenze a corto termine menzionate sotto.
La convocazione della votazione sul Referendum finanziario obbligatorio relativo al messaggio 8302 non è ancora avvenuta malgrado il termine di votazione popolare federale del 3 marzo 2024
Il 17 ottobre 2023 il Gran Consiglio ha decretato la referendabilità obbligatoria sul messaggio 8302 relativo alle misure compensatorie connesse alla riduzione dei tassi di conversione dell’Istituto previdenziale del Cantone Ticino (IPCT). Malgrado domenica 3 marzo 2024 siano previste due votazioni federali, non è ancora ufficialmente stata pubblicata la votazione cantonale benché nel corso dei mesi scorsi la Cancelleria ha lavorato alla preparazione del materiale di voto, in particolare dell’opuscolo informativo.
La presentazione delle liste per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione IPCT scade il 31 gennaio 2024 ma non è chiara la base legale e la giudicabilità di alcuni nuovi requisiti per l’eleggibilità
Entro la fine del corrente mese vanno presentate le liste per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione (CdA) dell’IPCT per il quadriennio 2024-2028 in rappresentanza degli assicurati attivi. Con avviso del 30 novembre 2023, la Direzione dell’IPCT ha comunicato i requisiti di eleggibilità, ai quali sono stati aggiunti criteri di conoscenze pratiche e teoriche nel settore della previdenza professionale finora assenti. Non sono chiare le intenzioni di tale decisione, se essa sia legale e soprattutto chi sarà chiamato a giudicare e su quali criteri le qualità dei candidati ai sensi di detti requisiti.
Testo dell’interpellanza
Messaggio 8302 e Referendum finanziario obbligatorio
In occasione della trattazione del messaggio 8302 relativo alla modifica parziale della LIPCT tesa all’introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi, alle ore 18:10 del 17 ottobre 2023 il Gran Consiglio ticinese ha decretato la referendabilità obbligatoria ai sensi dell’art. 42 a Cost TI e dell’art. 5 cpv. 4 LGF.
Normalmente si suole mettere in votazione popolare l’oggetto al primo termine utile, il quale generalmente corrisponde con prima data utile delle votazioni federali che permetta i tempi tecnici di allestimento del materiale di voto. Secondo la Cancelleria federale, detta data nel 1° trimestre del corrente anno corrisponde al 3 marzo 2024 , data alla quale effettivamente il Consiglio federale ha indetto una votazione federale .
In effetti, con e-mail del 19 ottobre 2023 il Signor Stefano Reali, Capo Servizio presso la Cancelleria dello Stato che si occupa della coordinazione e dell’allestimento del materiale di voto, ha scritto ai relatori di minoranza annunciando che verosimilmente in data 3 marzo 2024 verrà messa in votazione la modifica parziale della LIPCT e pregando di produrre un testo per l’opuscolo informativo che riassumesse entro 3’000 battute le motivazioni a sostegno di un rigetto del messaggio 8302.
Benché manchino meno di due mesi dal termine di votazione popolare, il Consiglio di Stato non ha ancora fatto ufficialmente sapere se il Referendum finanziario obbligatorio effettivamente avrà luogo il 3 marzo 2024. Si veda il sito web del Cantone relativo ai termini delle votazioni popolari. Gli interpellanti ritengono tale silenzio grave per più motivi, in particolare perché crea incertezza tra gli affiliati e tra i contribuenti ed esacerba le attuali tensioni sociali anziché cercare di perseguire un clima di concordia perlomeno teso a permettere una decisione su come vadano utilizzate le risorse sottratte dallo Stato ai contribuenti.
Criteri di eleggibilità dei nuovi membri del CdA dell’IPCT
Il 30 novembre 2023 la Direzione dell’IPCT ha pubblicato un avviso per la presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di amministrazione. Le liste andranno presentate entro il termine del 31 gennaio 2024 e gli eletti rappresenteranno nel CdA dell’Istituto gli assicurati attivi per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028. Il sito web dell’IPCT mette pubblicamente a disposizione i materiali e i riferimenti connessi alla presentazione delle liste.
Nell’avviso del 30 novembre 2024, la Direzione IPCT introduce – per la prima volta a memoria degli interpellanti – dei nuovi requisiti di eleggibilità, in particolare che nostre sussunzioni in grassetto) i candidati devono possedere, o essere disposti ad acquisire, sufficienti conoscenze pratiche e teoriche nel settore della previdenza professionale e garantire la loro disponibilità a perfezionare la loro formazione in tale ambito. Il testo riprende letteralmente l’art. 3 del Regolamento concernente le nomine e le modalità di elezione del CdA IPCT (in seguito “Regolamento nomina CdA IPCT”) valido dal 24 ottobre 2023 .
Responsabile di giudicare che i candidati soddisfino i criteri di eleggibilità è la Direzione dell’IPCT, previo consulto con l’Autorità di vigilanza. L’art. 7 cpv. 7 Regolamento nomina CdA IPCT stabilisce che (nostre sussunzioni in grassetto) la Direzione effettua la verifica della denominazione, dei proponenti e dei candidati delle liste, previo consulto con l’Autorità di vigilanza circa l’adempimento dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5. Se constata eventuali vizi di forma, la Direzione fissa un termine di 10 giorni per rimediarvi. Di seguito, la Direzione pubblica sul sito internet dell’IPCT le liste con i rispettivi candidati e il rappresentante della lista (“pubblicazione preliminare”).
I rimedi giuridici contro una un’eventuale decisione di non eleggibilità sono retti dall’art. 18 Regolamento nomina CdA IPCT, il quale al cpv. 1 prevede che (nostre sussunzioni in grassetto) contro le decisioni degli organi incaricati dell’applicazione del presente Regolamento oppure contro eventuali irregolarità nell’ambito della procedura di elezione può essere interposto reclamo dinnanzi al Consiglio di amministrazione in carica entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, rispettivamente dalla conoscenza dell’eventuale irregolarità, in ogni caso al più tardi entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati dell’elezione di cui al Capitolo secondo.
Tale decisione su reclamo da parte del CdA in carica è inappellabile, infatti (nostre sussunzioni in grassetto) il cpv. 2 dello stesso articolo stabilisce che il Consiglio di amministrazione in carica decide quale istanza unica. La ripetizione della votazione viene disposta soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che l’irregolarità abbia verosimilmente influito sull’esito dell’elezione.
Domande
Tutto ciò premesso, ci pregiamo porre al lodevole Consiglio di Stato quanto segue.
Referendum finanziario obbligatorio sul messaggio 8302
1. A che punto è l’allestimento del materiale di voto?
2. Se il Referendum finanziario obbligatorio si terrà come inizialmente annunciato il 3 marzo 2024, perché si sta tardando tanto con la pubblicazione della data e la distribuzione dei materiali?
3. Se il Referendum finanziario obbligatorio non si terrà il 3 marzo 2024, si favorisca spiegare
a. quali siano le ragioni;
b. quando ragionevolmente dovrebbe avvenire il voto popolare;
c. come prevedono il Consiglio di Stato, il Consiglio di amministrazione e la Direzione IPCT di pianificare e comunicare agli assicurati le misure da attuare a partire dal 2025, posto che durante i lavori parlamentari sul m8302 è stato più volte affermata la necessità di prendere una decisione al più tardi in marzo di quest’anno.
Governance dell’Organo supremo (CdA) IPCT
4. Il Consiglio di Stato era a conoscenza dei nuovi criteri di eleggibilità dei membri del CdA IPCT inseriti nel relativo Regolamento il 24 ottobre 2023? È stato coinvolto prima dell’approvazione da parte dell’attuale CdA ed entrata in vigore il 24 ottobre 2023?
5. Come giudica il Consiglio di Stato i criteri di inammissibilità delle candidature e in particolare i rimedi giuridici? Non ritiene il Consiglio di Stato che i nuovi criteri di eleggibilità potrebbero ostacolare l’elezione di membri dell’Organo supremo che possano portare voci critiche verso la gestione attuata finora, che ha causato un buco finanziario di tre miliardi di franchi? Come si evita la cooptazione tra il CdA uscente, quello entrante, la Direzione e l’Autorità di vigilanza? La carente governance dell’Istituto è già stata pubblicamente tematizzata in passato.
6. L’introduzione di condizioni di eleggibilità basate sulle competenze pratiche e teoriche in ambito previdenziale implicano a giudizio del Consiglio di Stato che in passato vi siano stati dei membri del CdA senza le sufficienti competenze? Nell’attuale CdA vi sono in effetti membri con profili formativi e professionali molto lontani dal mondo previdenziale, se si fa astrazione dalla loro attuale carica.
7. Come potrà in particolare il CdA in carica giudicare in modo indipendente ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 Regolamento nomina CdA IPCT la competenza dei suoi membri che intendono ripresentarsi?
Vi ringraziamo e porgiamo i nostri massimi ossequi.
Per il gruppo UDC Sergio Morisoli