1. Introduzione
Il 12 giugno 2019 il quindicinale «Area» riferiva della denuncia del sindacato Unia in merito alle presunte irregolarità rilevate sul cantiere della banchina di Riva Vela, riconducibili in particolare alle modalità d’assegnazione della commessa pubblica, all’esistenza di un subappalto non autorizzato e a una carenza nel monitoraggio del cantiere in questione da parte del Comune. Dal quadro delineato emergeva in sostanza come la realizzazione dell’opera fosse stata anzitutto demandata a uno studio esterno che, con l’accordo del Municipio, aveva proceduto ad aggiudicare l’appalto alla Franco dell’Oro SA, impresa che presentava l’offerta meno costosa ma che era conosciuta soprattutto per l’arredamento d’interni dei ristoranti (un ambito quindi ben distinto da quello dell’appalto).
Nel corso dei lavori si è potuto constatare come a posare la banchina non fossero stati gli operai della Franco dell’Oro SA, bensì quelli della Edil Global Service: una ditta fallita a poco meno di un anno dalla sua creazione e il cui titolare è stato anche il proprietario della Ringhio SA, società a sua volta fallita nel maggio del 2018. Sul cantiere si è dunque sempre più palesato un caso di subappalto non autorizzato, senza che il Comune in qualità di committente fosse mai stato informato al proposito e avesse approntato i necessari controlli per garantire la corretta esecuzione dei lavori.
2. La sanzione delle ditte coinvolte
Ora, a due anni di distanza dai fatti, apprendiamo senza troppa sorpresa che il Consiglio di Stato ha sanzionato sia la Edil Global Service, sia la Franco dell’Oro SA. Mentre la prima ditta è nel frattempo fallita ed è stata sanzionata con una multa di fr. 900.-, la seconda è stata esclusa per la durata di tre mesi dall’aggiudicazione di tutte le commesse pubbliche. Stando alla decisione ripresa da «La Regione», si evince insomma che ‘‘le prestazioni fornite dalla ditta Edil Global alla ditta Dell’Oro non possono in nessun modo essere considerate prestito di manodopera’’ e che ‘‘dal profilo oggettivo la violazione del divieto di subappalto, come pure la cessione del contratto, è da considerarsi grave’’.
Questa decisione conferma la fondatezza della denuncia di «Area» e, nel contempo, giustifica le preoccupazioni sorte attorno alle procedure di aggiudicazione e di controllo adottate dal Comune, le cui lacune erano state peraltro già messe in luce nell’ambito dell’audit interno. Sulla scorta della sanzione comminata a entrambe le ditte e delle rassicurazioni pubbliche che avevano fatto da eco alla vicenda, occorre pertanto che il Municipio si impegni a mantenere alta la vigilanza affinché situazioni analoghe non abbiano più a ripetersi e la regolamentazione della LCPubb venga applicata a garanzia di un corretto impiego del denaro pubblico, della salvaguardia delle condizioni di lavoro e di una sana concorrenza. Memori dei problemi riscontrati sul cantiere della banchina, ciò dovrà valere anche a partire dalla prevenzione di eventuali abusi in materia di incarichi diretti o commesse a invito (il cui importo ammonta indicativamente a ben 40 milioni di franchi all’anno) e di subappalto (dove al committente incombono svariati doveri di vigilanza, basti pensare agli art. 7 cpv. 5 e 37 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).
Meno scontato appare invece il fatto che il Consiglio di Stato non avrebbe ravvisato, almeno fino ad ora, gli estremi per sanzionare il Comune in virtù dell’art. 45a LCPubb, il quale prevede che anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria in caso di grave e intenzionale violazione delle prescrizioni legali. Come riportato dalla risposta del 28 ottobre 2019 all’interrogazione no. 1072, ricordiamo infatti che la Revisione Interna non ha potuto che rilevare delle crasse violazioni della LCPubb anche da parte dell’amministrazione comunale stessa:
‘‘1. Tutte le delibere (mandati su invito e incarichi diretti) sono state effettuate in modo autonomo dallo studio di architettura esterno, in contrasto con quanto previsto dalla LCPubb all’art. 10 e 12, che prevedono sia nella procedura ad invito come pure per incarico diretto che il committente (in questo caso la Città di Lugano) decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta entro un termine adeguato;
2. II mancato allestimento di un regolare bando di concorso per le commesse con procedura ad invito ha prodotto una serie di irregolarità, determinando il mancato rispetto delle più elementari basi legali vigenti: percentuali di ponderazione per la decisione finale; allestimento di una graduatoria finale delle ditte concorrenti; indicazione del divieto di subappalto e di prestito di manodopera; scelta delle ditte vincitrici dettata unicamente dal valore dell’offerta (mancanza di una graduatoria finale); comunicazione alle ditte scartate dal concorso su invito e relativo diritto di ricorso sancito dalla LCPubb’’.
3. I più recenti mandati alla Franco dell’Oro SA
Un’ulteriore controversia che rimane da chiarire è quella relativa alle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto a favore della Franco dell’Oro SA, almeno a partire dalla conclusione dell’audit interno. Occorre infatti riconoscere che, sebbene la sanzione a carico delle ditte coinvolte sia stata decisa soltanto nel corso del giugno del 2021, le irregolarità nella procedura di appalto e sul cantiere erano state accertate dalle autorità comunali già nell’ottobre del 2019, momento dove la Revisione Interna aveva avuto modo di porre in risalto anche le responsabilità della Franco dell’Oro SA.
Nella risposta del 28 ottobre 2019 all’interrogazione no. 1072, richiamando la verifica della Revisione Interna, il Municipio constatava ad esempio ‘‘il mancato rispetto delle più elementari basi legali vigenti’’, rimarcando che ‘‘la ditta esecutrice dei lavori di falegnameria del progetto ha presentato diverse criticità nell’espletamento della commessa deliberate: mancata verifica dell’idoneità tecnica ai sensi del RLCPubb art. 34; non corretto utilizzo del prestito di manodopera ai sensi del RLCPubb, art. 37’’. Essendo state accertate da tempo delle mancanze di una tale gravità, vi sarebbero pertanto già stati in precedenza i presupposti per apprezzare criticamente la posizione della Franco dell’Oro SA e prediligere nelle commesse pubbliche altre ditte meno compromesse e più meritevoli di fiducia.
Beninteso, questo discorso non può valere con riferimento agli appalti pubblici, dove un’esclusione dall’aggiudicazione deve venire pronunciata dal Consiglio di Stato. Per contro, il Municipio avrebbe potuto come minimo rinunciare ad assegnare delle commesse su invito o incarico diretto alla Franco dell’Oro SA, ciò che non è tuttavia avvenuto. Infatti, consultando la lista delle commesse aggiudicate secondo queste procedure con importi superiori a fr. 5’000.-, emerge che dal novembre 2019 alla fine del 2020 la Franco dell’Oro SA ha ricevuto ben 7 mandati per un totale di circa fr. 101’156.-.
Una decisione che riteniamo anche a posteriori evitabile, inopportuna e scarsamente concludente rispetto alle risultanze dell’audit interno, ma anche impermeabile nei confronti delle legittime preoccupazioni espresse dal sindacato Unia e dall’associazione di categoria interessata dal caso.
4. Domande
Considerate la sanzione comminata alle ditte coinvolte nell’ormai noto cantiere della banchina di Riva Vela e, più in generale, la preoccupazione di garantire anche in futuro i necessari controlli nell’ambito delle commesse pubbliche, rivolgiamo al Municipio le seguenti domande:
1. L’assegnazione di commesse pubbliche su invito o incarico diretto alla Franco dell’Oro SA a seguito delle risultanze dell’audit interno viene considerata giustificata e opportuna? Vi sarebbero state altre ditte considerabili idonee e in grado di fornire i prodotti o le prestazioni richieste?
2. In quale misura si è inteso e/o intenderà tenere conto della responsabilità degli attori coinvolti nella vicenda nell’aggiudicazione di appalti, in materia di commesse su invito o incarico diretto?
3. Quali rischi intravede e quali controlli vengono approntati in relazione alle deleghe in materia di spesa conferite alle Divisioni fino agli importi massimi previsti dalla LCPubb per l’incarico diretto?
4. Come si giudica l’importo delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto, in relazione al volume complessivo degli appalti pubblici del Comune e di altre realtà comunali paragonabili?
5. Conferma che il Consiglio di Stato non abbia aperto una procedura a carico del Comune e/o dei membri degli organi comunali, viste anche le gravose mancanze riscontrate dalla Revisione Interna?
6. Quante sono state negli ultimi tre anni le procedure che ammettevano il subappalto? Quali controlli specifici vengono effettuati in questi casi e, segnatamente, sulle ditte subappaltatrici? Negli ultimi anni sono già state ravvisate particolari irregolarità in relazione a casi di subappalto?
7. In che modo avviene il controllo dei cantieri pubblici da parte del Comune? Si ritiene giustificato un potenziamento dell’organico preposto e del Centro di competenza sulle commesse pubbliche?
8. Come si è concretizzato l’annunciato rafforzamento del processo di controllo interno nell’ambito dell’assegnazione delle commesse pubbliche? Quale bilancio viene stilato a due anni di distanza?
Con ogni ossequio.
Primo firmatario: Edoardo Cappelletti (PC – Gruppo PS-PC)
Giovanni Albertini (Movimento Ticino&Lavoro)
Sara Beretta Piccoli (Movimento Ticino&Lavoro)
Mattea David (PS – Gruppo PS-PC)
Raoul Ghisletta (PS – Gruppo PS-PC)
Dario Petrini (PS – Gruppo PS-PC)
Tessa Prati (PS – Gruppo PS-PC)
Aurelio Sargenti (PS – Gruppo PS-PC)
Nicola Schoenenberger (I VERDI)
Carlo Zoppi (PS – Gruppo PS-PC)