Presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per l’introduzione dell’art. 58a della Legge tributaria al fine di concedere ai contribuenti un rimborso immediato dell’imposta preventiva
del 31 maggio 2021
Proposta
La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di introdurre nella Legge tributaria ticinese (LT, RL 640.100 ) il principio del rimborso immediato in contanti dell’imposta preventiva alle persone fisiche fiscalmente residenti in Ticino non appena i redditi da essa gravati siano stati dichiarati nella dichiarazione fiscale annuale. Sull’esempio del Canton Grigioni, che da anni conosce lo stesso principio, si propone di introdurre un nuovo art. 58a LT alla conclusione della parte seconda relativa all’imposizione delle persone giuridiche, riprendendo il testo letterale dell’art. 72 LT-GR (Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni, CSC 720.000 ).
Motivazione
Attualmente, in Ticino il rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche fiscalmente residenti nel Cantone avviene attraverso l’accredito all’imposta cantonale (sul reddito e sulla sostanza) a valle dell’emissione della decisione di tassazione da parte del competente Ufficio circondariale di tassazione. In caso di eccedenza al netto degli acconti già prestati dal contribuente, l’imposta preventiva viene rimborsata con vaglia postale o bonifico bancario. La tempistica del rimborso dell’imposta preventiva può pertanto durare parecchi anni, qualora l’Ufficio circondariale di tassazione sia in ritardo con la tassazione del contribuente. Questa attesa causa un inutile pregiudizio al contribuente, facendogli mancare della liquidità alla quale ha diritto in virtù della LIP (Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva, RS 642.21). Ai sensi dell’art. 31 cpv. 4 LIP , la liquidità non è peraltro nemmeno remunerata.
Si ricordi che nel contesto nazionale l’imposta preventiva è un’imposta di garanzia con lo scopo di contrastare il rischio di sottrazione dell’imposta federale e cantonale sul reddito da sostanza mobiliare. Qualora il beneficiario della prestazione imponibile (segnatamente distribuzioni da strumenti di partecipazione quali azioni, redditi da strumenti di finanziamento quali obbligazioni, distribuzioni da investimenti collettivi di capitale quali fondi di investimento, oppure interessi da averi presso banche e casse di risparmio svizzere) dichiari tempestivamente tale prestazione all’autorità cantonale responsabile dell’accertamento dell’imposta federale e cantonale sul reddito, il contribuente ottiene il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta dal debitore dei redditi di cui il contribuente è beneficiario. Infatti, l’art. 30 cpv. 1 LIP stabilisce che le persone fisiche fanno valere il proprio diritto al rimborso dell’imposta preventiva presentando l’istanza all’autorità fiscale del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Giusta l’art. 31 cpv. 1 LIP, i Cantoni rimborsano di regola l’imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall’istante, il sovrappiù in contanti. Tuttavia, lo stesso capoverso stabilisce che i Cantoni possono prevedere nelle loro disposizioni d’esecuzione il rimborso integrale in contanti. La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di fare in Ticino uso esplicito di questa possibilità.
In Svizzera, quattro tra i 26 Cantoni e Semicantoni hanno scelto di concedere ai propri contribuenti il rimborso immediato dell’imposta preventiva come concesso dalla Legge federale: Argovia, Giura, Grigioni e Turgovia . Giacché il Canton Grigioni rappresenta una realtà vicina a quella ticinese e offre la propria Legislazione anche in lingua italiana, per semplicità e coerenza si propone di riprendere il testo letterale dell’art. 72 LT-GR. Inoltre, sempre sull’esempio della Legge tributaria grigionese, il qui proposto art. 58a LT potrebbe coerentemente trovare spazio quale ultimo disposto della seconda parte della LT, dedicata all’imposizione delle persone fisiche.
La presente proposta va incontro ai contribuenti senza avere alcun impatto finanziario per il Cantone, considerato che secondo il diritto federale il portare in dichiarazione fiscale i redditi gravati da imposta preventiva dà al contribuente il diritto al rimborso. La misura semplicemente migliora la liquidità dei contribuenti, evitando – come può talvolta accadere nell’ordinamento ticinese attuale – di bloccare per anni delle spettanze del contribuente a causa dei più svariati motivi che causano un ritardo nell’emissione della decisione di tassazione. Resta naturalmente fatta salva la facoltà dell’autorità fiscale di chiedere acconti d’imposta al contribuente, come già oggi è il caso. Sempre in termini di garanzia di percezione dell’imposta, il secondo capoverso del nuovo articolo qui proposto, pure ripreso letteralmente dalla Legge tributaria grigionese, concede alla Divisione delle contribuzioni sufficiente latitudine per calibrare la propria prassi amministrativa. Per esempio, il rimborso potrebbe essere concesso solamente in relazione alla parte eccedente gli acconti e posto che il contribuente non sia in mora, così come in relazione all’economicità amministrativa del rimborso. La proposta è chiaramente compatibile con il diritto superiore – che la prevede esplicitamente – e facilmente attuabile, come l’esperienza dei quattro suddetti Cantoni dimostra. Da un punto di vista operativo, sull’esempio della procedura grigionese il modulo di dichiarazione d’imposta delle persone fisiche assoggettate in Ticino potrebbe in futuro comprendere un campo con il quale il contribuente comunichi all’autorità fiscale il numero di conto bancario al quale accreditare l’imposta preventiva trattenuta sui redditi dichiarati. Ciò potrebbe peraltro condurre in tempi brevi all’abbandono del costoso rimborso di eccedenze d’imposta tramite vaglia postale.
Paolo Pamini
Maurizio Agustoni per il Gruppo PPD
Boris Bignasca per il Gruppo Lega
Alessandra Gianella per il Gruppo PLRT
Sergio Morisoli per il Gruppo UDC
Disegno di
LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
– vista l’iniziativa parlamentare elaborata del 31 maggio 2021 di Paolo Pamini e cofirmatari;
d e c r e t a :
I.
La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:
Art. 58a (nuovo) – Rimborso dell’imposta preventiva
1 Il rimborso dell’imposta preventiva avviene interamente in contanti.
2 Laddove particolari condizioni lo giustificano, la Divisione delle contribuzioni è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali e comunali provvisorie o definitive.
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° gennaio 2021.