Lettera alle scuole sociosanitarie
Gentili Signore, egregi Signori,
dopo aver letto il Certificato di idoneità allo stage nelle strutture sanitarie e sociali per gli allievi CPS-SSPSS, siamo sconcertati dal livello di intimidazione e pressione a cui sono sottoposti i vostri studenti per indurli ad accettare il piano vaccinale proposto. Ne riportiamo qui di seguito alcuni estratti:
“Lo studente/allievo con uno statuto vaccinale non conforme alle presenti direttive, durante la formazione non potrà essere inviato in determinate realtà di stage. Risulta pertanto fondamentale l’ossequio di quanto sopra indicato: in caso contrario vi sarà l’impossibilità di svolgere stage in alcuni ambiti specifici e non potrà essere garantito di portare a termine la professione.”
“il rappresentante legale dell’allievo/a… nome, cognome e classe… dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di rischi e implicazioni che la mancata adesione ad adempiere alle vaccinazioni richieste comporta sul percorso formativo del/la proprio/a figlio/a.
In particolare, con la presente dichiarazione si conferma
1. Di essere stati informati rispetto al fatto che la non immunità alle seguenti malattie comporta in ogni caso la non accettazione dello studente in alcuni reparti di cura.
Malattie infantili (morbillo, rosolia, orecchioni, varicella)
Pertosse
Epatite B
2. Di aver deciso per il proprio figlio, (crociare aderire / non aderire) alla procedura vaccinale prevista secondo le normative vigenti.
In caso di non adesione e in qualità di rappresentante legale, di assumersi la piena responsabilità di eventuali ripercussioni negative sia sul piano formativo, sia sul piano di eventuali problematiche che potrebbero verificarsi per se stesso e/o a terzi a causa di una mancata e adeguata copertura vaccinale.”
Qui di seguito alcune considerazioni di carattere legale:
Gerarchia del diritto svizzero
1- Diritto Internazionale
2- Costituzione della Confederazione Svizzera
3- Leggi federali
4- Ordinanze federali
5- Costituzione dei Cantoni
6- Leggi cantonali
7- Risoluzioni comunali
8- Regole e norme scolastiche
Le leggi federali sono fonti di diritto di terzo livello e devono essere conformi alla Costituzione e al diritto Internazionale. A maggior ragione, lo stesso vale per le ordinanze e/o le risoluzioni, fonti di diritto inferiore, e per i regolamenti scolastici.
Ci permettiamo di ricordarvi che in Svizzera non esiste alcun obbligo vaccinale e che chi cerca di imporlo, anche indirettamente, viola i seguenti articoli della Costituzione svizzera e della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo).
Costituzione svizzera (RS 101)
Art. 8, cpv. 2 – Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali e psichiche.
Art. 9 – Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Art. 10 cpv. 2 – Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
Convenzione di Oviedo, entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2008
(RS 0.810.2):
Art. 2 – L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Art. 5 – Un intervento nel campo della salute può essere effettuato soltanto dopo che la persona interessata ha dato il suo consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzi tutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso.
In base alla Legge sulla trasparenza, al consenso informato e alle legittime richieste di un gruppo di persone che si è rivolto a noi chiedendo aiuto e consiglio, chiediamo che le Scuole sanitarie diano prova della scientificità oggettiva delle proprie richieste vaccinali, inviandoci, entro il 31 dicembre 2024, una documentazione scientifica che soddisfi i seguenti punti:
– il nome del prodotto vaccinale e del relativo contenuto dettagliato per tutte le vaccinazioni da voi richieste, nonché gli effetti avversi conosciuti;
– studi randomizzati e controllati (tra un gruppo di vaccinati e un gruppo a cui è stato somministrato un placebo) che ne attestino l’efficacia e la sicurezza;
– studi attestanti che il vaccino sia in grado di bloccare la trasmissione dei virus.
Qualora non ricevessimo risposta da parte vostra e una documentazione scientifica adeguata entro il 31 dicembre 2024, riterremo che non esistano i presupposti scientifici a sostegno delle vostre richieste.
Vorremmo inoltre sapere come sono utilizzati i dati sensibili e il grado di sicurezza garantito affinché tali dati non entrino in possesso di persone non autorizzate al loro trattamento (Legge sulla privacy).
In attesa di una vostra risposta, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Per il comitato di HelvEthica Ticino,
i co-presidenti:
Werner Nussbaumer
Maria Pia Ambrosetti