Premesso che occorre ADEGUARE SUBITO IL PIANO DI PROTEZIONE dell’azienda alla nuova situazione, spiegandolo ai collaboratori, ecco un riassunto delle spiegazioni dell’Ufficio giuridico di GastroTicino sulla risoluzione del Consiglio di Stato in vigore dal 3 al 19 luglio.
Le strutture della ristorazione (bar e club compresi) in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, DALLE ORE 18.00 POSSONO ESSERVI NEL LOCALE AL MASSIMO 100 OSPITI.
• La normativa entra in vigore solo dalle ore 18.00 e fino alla chiusura. Essa non vale quindi durante la giornata.
• La normativa vale solo dove può esservi un consumo in piedi (basta il consumo in piedi di una sola persona per doversi assoggettare a questa norma).
• Nei locali in cui il consumo avviene ESCLUSIVAMENTE SEDUTI questa norma non vale.
• Nel numero 100 NON viene conteggiato il personale.
• La presenza nel locale di un massimo di 100 persone non impedisce la rotazione degli ospiti. A fare stato è la limitazione a 100 persone PRESENTI nel locale; pertanto quelle assenti (cioè che sono partite) non sono più computabili.
• Nei locali in cui il consumo avviene in piedi, come pure le discoteche e le sale da ballo, occorre ora una qualificata azione di raccolta dei dati. Pertanto, vanno registrati il nome, cognome, domicilio e numero di telefono, va indicato l’orario di arrivo e di partenza dell’avventore.
RACCOLTA DATI
• Il gestore (prima dell’ingresso) è tenuto a verificare l’identità di ogni avventore il quale deve legittimarsi mediante un documento ufficiale.
• Il gestore (prima dell’ingresso) deve effettuare una chiamata di controllo sul numero di cellulare indicato. In altre parole, chi non è in possesso di un cellulare non entra nel locale.
• Al fine di unificare la raccolta dei dati, questi vanno conservati in forma elettronica (excel).
• In questi esercizi pubblici, alle medesime condizioni, anche il personale deve essere inserito nella tabella excel.
MASCHERINA
• Il Consiglio di Stato, tutte le autorità coinvolte e le associazioni di categorie consigliano fortemente l’utilizzo di una mascherina o di una visiera. Il lavoratore ha diritto di indossarla se lo richiede.
SANZIONI
Vi sono due casistiche di sanzioni: quelle penali e quelle amministrative.
• Quelle penali sono costituite essenzialmente da una multa fino a 10’000 franchi secondo le modalità della legislazione sulle epidemie.
• Sanzioni amministrative. Per esempio limitazione dei posti, serie di oneri supplementari, oppure (nei casi più estremi) chiusura temporanea fino a ristabilimento della situazione legale dimostrata.
• La sanzione penale e amministrativa sono cumulabili.
Per il resto valgono le regole dei Piani di protezione già in vigore e accettate dall’UFSP (Ufficio federale di sanità pubblica)