Il Consiglio di Stato richiamati
— gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l’adozionedi provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
— gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);
vista l’ordinanza2 COVID-19 del 13 marzo 2020:
considerato che lo stato di necessità per l’intero territorio cantonale decretatodal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;
preso atto che l’Organizzazionemondiale della sanità I’llmarzo 2020 ha dichiarato l’epidemiada COVID-19 una pandemia;
preso atto delle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell’art7. della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) e dell’8 aprile2020 con la quale sono stati prolungati i provvedimenti vigenti fino al 26 aprile;
valutata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e i casi sul territorio cantonale;
preso atto dell’impatto dell’epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;
ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;
sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);
d’intesacon il Medico cantonale:
risolve:
1. Le funzioni nei luoghi di culto sono sospese fino a domenica 10 maggio 2020.
2. I luoghi di culto rimangono aperti nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale
3. I funerali devono svolgersi in forma strettamente privata.
4. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
5. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).