L’Amministrazione federale delle contribuzioni conferma che la tassa di collegamento è soggetta all’Imposta sul valore aggiunto
Le sorprese legate all’applicazione della tassa di collegamento a partire dal 1 agosto 2016 non finiscono. Su richiesta di AITI l’Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna ha fornito un chiarimento esaustivo a proposito delle conseguenze fiscali derivanti dall’applicazione della tassa di collegamento.
Nella misura in cui la tassa è pagata dal datore di lavoro e dunque non riversata sul collaboratore dell’azienda, la messa a disposizione del parcheggio non soggiace all’IVA e tale prestazione accessoria al salario non deve essere inserita nel certificato di salario del collaboratore. Questo sarà tuttavia il caso meno frequente in quanto per ossequiare allo spirito della legge sui trasporti pubblici, la tassa di collegamento deve essere riversata sul dipendente che utilizza l’auto per recarsi al lavoro e che occupa un posteggio. Del resto anche lo Stato riverserà la tassa di collegamento sui dipendenti pubblici.
Ben diversa la situazione nella gran parte dei casi dove i cittadini oltre alla beffa di dover pagare la tassa e l’IVA su di essa, subiranno un danno fiscale. L’Amministrazione federale delle contribuzioni conferma che nel caso in cui le aziende riversano la tassa sui parcheggi ai propri dipendenti, la controprestazione complessiva soggiace all’IVA all’aliquota normale dell’8 %. La tassa giornaliera sul parcheggio lievita pertanto a CHF 3.78, che moltiplicato per almeno 250 giorni di assoggettamento l’anno (chi lavora 5 giorni la settimana) significa 945 franchi l’anno. In pratica l’IVA incide per ogni parcheggio per 70 franchi l’anno.
Ma la beffa non finisce qui poiché l’importo va inserito nel certificato di salario quale prestazione accessoria (per il fatto di usufruire di un posteggio gratuitamente), il che significa che in fin dei conti il cittadino pagherà maggiori imposte a causa proprio della tassa di collegamento.